Associazione Nazionale Protesisti Oculari

 

Statuto

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  Regolamento e Codice deontologico
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Anno di costituzione:  1992

 STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Articolo 1

E' costituita l'"ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTESISTI OCULARI - A.N.P.O."

Articolo 2

Essa ha sede attualmente a Roma, P.zza Cavour 3 ed ha durata illimitata.

Articolo 3

L'associazione è costituita allo scopo di rappresentare, tutelare ed assistere nel senso più ampio nel campo professionale, culturale, sindacale, amministrativo, commerciale, finanziario, didattico e giuridico la figura professionale dei protesisti oculari, intesa quale attività di realizzazione applicativa di protesi oculari ed epitesi ricostruttive dell'orbita e degli annessi oculari, previa misurazione della cavità anoftalmica o del bulbo atrofico in essa contenuto.

Escludendo ogni fine di lucro, si propone di promuovere ogni iniziativa diretta a favorire lo studio e la risoluzione dei problemi della categoria anche attraverso l'organizzazione di mostre, convegni, dibattiti, tavole rotonde e la edizione e divulgazione di cataloghi e pubblicazioni, la partecipazione in associazioni sia italiane che straniere perseguenti fini analoghi o complementari, la rappresentanza degli associati nei confronti di Enti Pubblici e Privati e di altre associazioni, nonchè la raccolta di fondi da destinarsi a tali iniziative.

La associazione potrà brevettare proprio marchio secondo la legge vigente; potrà inoltre brevettare nuovi prodotti, modelli, materiali e metodologie di costruzione ed applicazione.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 4

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali annuali;

b) dalle eventuali elargizioni fatte dagli associati o da terzi;

c) dall'utile derivante da organizzazioni di corsi e congressi e manifestazioni varie o dalla partecipazione ad esse;

d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 5

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio verrà disposto dall'organo amministrativo un bilancio consuntivo che verrà approvato dall'assemblea entro il 30 aprile successivo; entro il mese di novembre di ciascun anno l'organo amministrativo dovrà predisporre un bilancio preventivo.

SOCI

Articolo 6

L'Associazione prevede quattro categorie di soci:

a) Soci fondatori o assimilati; quelli che ahnno partecipato alla costituzione dell'associazione e quelli che l'assemblea decide di ammettere dietro richiesta nel corso della vita sociale dell'associazione.

A questi e solo a questi spetta il diritto di voto in assemblea;

b) Soci ordinari; quelli che dietro richiesta, per affinità di intenti provvedano al versamento della quota sociale così come stabilita dalla assemblea.

Tale categoria di soci viene ammessa in assemblea, senza avere diritto di voto;

c) Soci sostenitori; quelli che apportano alla associazione oltre alla quota di iscrizione anche un sostegno finanziario per il perseguimento degli scopi istituzionali. Possono divenire soci sostenitori tutti coloro che per affinità d'intenti e volontà si identificano con l'associazione e abbiano versato regolarmente la quota associativa.

Tale categoria di soci viene ammessa in assemblea, non ha tuttavia diritto di voto.

Possono essere soci le persone e gli enti, la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'organo amministrativo e che verseranno, all'atto di ammissione, la quota di associazione stabilita.

Per essere soci assimilati ai soci fondatori dell'Associazione occorre essere presentati all'Associazione da due soci fondatori o assimilati ed inoltre:

- esercitare la professione di ocularista, intesa come al precedente articolo 3;

- aderire incondizionatamente al presente statuto;

- presentare domanda di ammissione scritta al Consiglio Direttivo.

L'ammissione dei soci avviene dopo la deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo; qualora la deliberazione del Consiglio sia negativa l'aspirante socio potrà richiedere la deliberazione dell'Assemblea generale che deciderà in via insindacabile e definitiva.

In casi eccezionali l'assemblea generale potrà deliberare l'ammissione a socio di persone che non siano in possesso dei requisiti di ammissione summenzionati, su proposta del Consiglio Direttivo, qualora lo stesso lo ritenga utile per il conseguimento dei fini associativi.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

DOVERI DEI SOCI

Articolo 7

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Il socio che è iscritto ad altre associazioni nazionali, con scopo sociale simile o analogo in campo oculistico, non potrà usufruire dei vantaggi e dei benefici derivanti dall'attività svolta dall'associazione nel campo dello sviluppo e della ricerca, nè delle agevolazioni in ogni senso e modo a questa collegate.

Non potrà inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee nel momento in cui verranno trattati gli argomenti a quanto sopra inerenti.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Articolo 8

La qualifica di socio può venir meno per uno dei seguenti motivi:

a) per dimissioni, da comunicarsi almeno un mese prima della scadenza dell'anno solare e per iscritto. In tale caso il socio recedente resterà obbligato al versamento della quota associativa per l'anno in corso e non avrà alcun diritto a liquidazioni patrimoniali da parte dell'associazione;

b) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo l'organo amministrativo procederà entro 3 mesi di ciascun anno alla revisione della lista dei soci. Il socio escluso potrà richiedere una deliberazione in materia emessa dall'Assemblea generale con giudizio insindacabile e definitivo;

c) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 9

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri a seconda delle deliberazioni dell'assemblea.

Il Consiglio direttivo è composto da un Presidente che è anche Presidente della Associazione, da due Vice Presidenti, da un Consigliere Delegato per la parte amministrativa e fiscale da un Consigliere Delegato con funzioni di segretario generale dell'Associazione.

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la facoltà di delegare al Consigliere Delegato in funzione di segretario generale o del Consigliere Delegato per la parte amministrativa e fiscale o ai due Vice Presidenti, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il Presidente viene eletto dall'assemblea ordinaria dei soci e dura in carica un triennio.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo può essere composto sia da soci che da non soci e dura in carica tre anni salvo revoca o dimissioni, salvo che l'assemblea all'atto della nomina non abbia determinato un diverso periodo di durata in carica.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente, in mancanza, assenza od impedimento dal più anziano di età, anche al di fuori della sede sociale. Per la valida costituzione del Consiglio e per la validità delle deliberazioni, si applica l'art. 2388 del c.c.

Articolo 12

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente dell'Associazione, o al Consigliere Delegato nell'ambito della delega.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria e tra i suoi compiti rientrano:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;

c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci;

f) esprimere parere preventivo sulle domande per l'ammissione di nuovi soci;

g) deliberare sulla partecipazione dell'associazione ad enti o associazioni che interessano l'attività della associazione stessa designando i membri atti a rappresentarla;

h) predisporre e approvare i regolamenti interni;

i) proporre annualmente le quote di ingresso nell'associazione e le quote annuali da far approvare all'assemblea;

l) il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di soci e non soci;

m) il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione del suo Presidente, ovvero quando questi lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri;

n) in caso di urgenza può prendere decisioni spettanti all'assemblea, ma deve ottenere l'approvazione dell'assemblea stessa, regolarmente convocata entro 60 giorni;

o) il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti;

p) le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Consigliere più anziano.

COMMISSIONE SPECIALE MARCHIO

Articolo 14

La Commissione Speciale Marchio si compone di tre membri nominati dall'Assemblea e scelti tra i soci.

Gli scopi della Commissione sono:

- analisi delle domande pervenute dai singoli soci per l'ottenimento della licenza di utilizzo del marchio sui propri prodotti. La Commissione ha il compito di verificare la sussistenza della necessaria esperienza, conoscenza ed abilità nella modellazione e misurazione di una protesi, tenendo in particolare conto il controllo della forma, il centraggio dell'iride ed il posizionamento dei suoi piani, il rispetto dell'integrità della cavità anoftalmica e microftalmica e dei suoi annessi, l'apertura palpebrale anteriore e la forma posteriore.

Le domande devono, pena l'inammissibilità, essere corredate di una certificazione qualitativa delle componenti del prodotto proposto che dovrà essere rilasciata dalla Commissione stessa;

- verifica delle certificazioni e della ricomprensione nei margini di tolleranza degli standards qualitativi che saranno stabiliti dall'Assemblea per singoli prodotti o categorie di questi;

- rilascio della autorizzazione, preventivamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio Direttivo;

- controllo periodico del rispetto degli standards qualitativi per cui si potranno richiedere ulteriori certificazioni.

La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Ai componenti della Commissione spetta il rimborso delle spese sostenute nell'ambito del loro ufficio.

ASSEMBLEA

Articolo 15

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

Articolo 16

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci; hanno diritto al voto solo i soci fondatori ed i soci assimilati, i soci sostenitori e quelli onorari possono presenziare all'assemblea, prendere la parola, ma non hanno diritto al voto, sono altresì inibiti dal voto i soci in stato di morosità.

E' ammessa la delega scritta.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'esame e l'approvazione dell'attività dell'associazione,l'approvazione del bilancio precedente, per il rinnovo delle cariche, per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso, per l'approvazione del tariffario nazionale nei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:

a) per decisione del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta indirizzata al Presidente, di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 17

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni mediante invito per lettera raccomandata ai soci con diritto di voto, contenente indicazione dell'ordine del giorno accompagnata dai necessari documenti e relazioni integrative, il termine può essere ridotto, in casi di estrema urgenza, a 8 giorni purchè l'invito sia fatto a mezzo telegramma da parte della presidenza e con comunicazione scritta agli altri soci, con l0'indicazione del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

Articolo 18

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima convocazione è valida quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza da un Consigliere nominato per acclamazione, il Presidente dell'assemblea designa un segretario che redigerà il verbale. Le delibere dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, per alzata di mano; qualora la metà più uno dei soci presenti in assemblea lo richieda le deliberazioni potranno essere assunte con voto segreto.

I lavori dell'assemblea sono constatati da un verbale redatto dal segretario e firmato dal Presidente. Tale verbale sarà a disposizione dei soci che ne faranno richiesta.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Articolo 19

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

a) discutere e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b) eleggere il proprio Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e della Commissione Marchio;

c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo le quote di ammissione ed i contributi associativi;

d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione;

e) deliberare su qualsiasi altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

h) deliberare il trasferimento della sede dell'associazione;

i) deliberare sull'ammissione di nuovi soci assimilati ai fondatori;

l) deliberare su qualsiasi altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo salvo quanto disposto per lo scioglimento.

Lo scioglimento può essere deliberato solo da una sessione all'uopo convocata dall'assemblea straordinaria. La deliberazione sarà valida se presa con l'intervento di più della metà dei soci con diritto di voto e l'approvazione di almeno due terzi dei presenti.

NORME GENERALI

Articolo 20 

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità possono essere affidate a consulenti esterni, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà impiegato tenuto conto delle disposizioni dell'assemblea.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura dell'organo amministrativo.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento italiano.

 

 


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