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Associazione
Nazionale Protesisti Oculari
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Regolamento |
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REGOLAMENTO INTERNO - CODICE ETICO-DEONTOLOGICO PREMESSA Il seguente regolamento interno è parte integrante dello Statuto ANPO; esso viene incorporato all'Atto Costitutivo come allegato A a cui fa seguito quello scritto con atto notarile con la dicitura sub "a". Tale regolamento delinea, determina e definisce il profilo professionale di colui che pratica l'attività non regolamentata denominata "ocularistica". Protesista oculare o ocularista o contattologo ocularista è colui il quale ripristina la funzionalità fisica, estetica, fisiologica, visiva del bulbo oculare e dei suoi annessi naso-oalpebrali, facciali. Ciò può avvenire con protesi piena in caso di cavità anoftalmica o semiprotesi in caso di microftalmica o lenti sclerali cosmetiche, in caso di bulbo normale, ma totale opacizzazione corneale. Può avvenire inoltre con lenti sclerali cosmetiche con potere diottrico incorporato. Caratteristica essenziale per avere la succitata denominazione è quella contenuta nello Statuto. Il presente Regolamento viene identificato come codice etico-deontologico ocularistico per sottolineare il carattere di indissolubilità tra regola e morale, tra prassi ed etica e tra attività professionale deontologia. Hanno diritto ad iscriversi all'Associazione tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti ivi inclusi collaboratori dipendenti. L'aspirante associato dovrà aderire allo Statuto e al presente Regolamento interno. Egli dovrà presentare richiesta scritta di ammissione al Presidente del Consiglio Direttivo, corredata da un attestato che dimostri la sua esperienza di ocularista per un periodo di almeno due anni presso un centro protesico e/o un laboratorio ocularistico nazionale o in territorio comunitario UE. Egli dovrà essere in grado di eseguire l'applicazione e costruzione di almeno due protesi oculari secondo le norme statutarie e in presenza di almeno un rappresentante della Commissione Marchio; tale procedura potrà essere modificata qualora intervenga una nuova regolamentazione della figura dell'ocularista a livello nazionale o europeo. L'aspirante associato che non fosse stato ammesso potrà ripresentare domanda dopo un anno di tempo. Articolo 1 L'associato ocularista ha il dovere di svolgere la propria professione guidato dal più elevato senso morale con conoscenza, scienza e perizia tecnica per soluzionare o alleviare al meglio le condizioni fisiognomiche-visive dei propri assistiti. Egli si asterrà da ogni discussione politica, religiosa o razziale in genere e svolgerà la professione secondo le norme statutarie e del presente Regolamento interno e secondo eventuali regolamentazioni europee. Egli si impegna a seguire le procedure e le motodologie di processo con strutture ed attrezzature idonee, indicate dalla Commissione Marchio, per la migliore realizzazione dell'ausilio fisiognomico e/o visivo, ispirandosi alle Linee Guida del Manuale Qualità ANPO. Articolo 2 L'ocularista ANPO, nell'ambito della sua attività, si impegna ad accrescere ed evolvere le sue conoscenze, a scambiare le proprie esperienze ed aumentare i propri standards professionali e a tale fine si impegna alla frequenza a corsi di aggiornamento e di perfezionamento, giornate di studi, congressi e convegni (a volte anche come relatore) per un numero di ore/anno stabilito dal Consiglio Direttivo. L'ocularista ANPO collabora alla ricerca e allo sviluppo dell'ocularistica e dedica parte del suo tempo professionale nell'area della ricerca, singola o di gruppo, impegnandosi a divulgare i risultati a beneficio dei colleghi e degli utenti. L'associazione, da parte sua, promuoverà incontri professionali per aumentare le conoscenze degli associati sui fatti della vita associativa, su nuove metodologie di processo, su nuovi prodotti, su nuove tecniche, sia a livello nazionale che internazionale preventivamente approvate dal Direttivo ANPO. Articolo 3 Alla data del presente Regolamento viene affidato, alla Commissione Marchio e al Consiglio Direttivo, l'incarico di formulare un programma di studio valido per l'istituzione di un corso professionale a livello regionale che riconosca la figura dell'ocularista. Tale programma dovrà essere in linea con le richieste degli oftalmoplastici e degli oculisti e con gli standards di altri paesi europei ed extraeuropei. Raggiunto l'obiettivo, la Commissione Marchio dovrà controllare il continuo aggiornamento del programma di studio e di formazione. Articolo 4 Il Consiglio Direttivo delibera il programma tecnico per l'anno in corso (seminari, stages, congressi, articoli, sessioni di aggiornamento, ecc.). La Commissione Marchio ha l'incarico di approntare il materiale tecnico-informativo e di preparare i preventivi di spesa per quanto sopra menzionato; in ciò potrà avvalersi della collaborazione di ogni singolo associato. I costi di congressi, seminari di studio e incontri professionali sono costi straordinari e non rientrando nei bilanci di previsione dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo. Articolo 5 L'associato è tenuto al riserbo assoluto sulle problematiche associative che solo in sede di assemblea potranno venire affrontate e discusse. E' fatto divieto di manifestare idee ed apprezzamenti sulla condotta dei colleghi associati al di fuori delle sedi competenti. Articolo 6 L'ocularista ANPO rifiuta la consulenza, la collaborazione o un rapporto di dipendenza che agiscano in contrasto al presente Regolamento interno/codice-deontologico associativo. Articolo 7 L'associato ha l'obbligo di portare a conoscenza del Consiglio Direttivo eventuali comportamenti professionalmente scorretti di colleghi nazionali ed esteri. L'ocularista ANPO si impegna a non incorrere in nessuna pratica svilente la dignità professionale, impegnandosi ad applicare i tariffari minimi nazionali. Il Consiglio Direttivo e l'associato si impegnano a farli rispettare sia nei confronti dell'Associato, sia nei confronti dei pazienti. L'ocularista deve astenersi da qualsiasi forma di compenso o regalia nei confronti di amministratori od impiegati di enti organizzatori ed organizzazioni pubbliche o private che non siano in sintonia con la morale e l'etica professionale. Articolo 8 L'associazione opera per far sì che nuovi ed aggiornati tariffari nazionali vengano concordati con gli associati, gli enti, le organizzazioni ed i ministeri interessati. L'associato, da parte sua, si impegna all'osservanza di eventuali tariffari minimi stabiliti dall'associazione. Articolo 9 Il patrimonio associativo può essere costituito da beni immobiliari, da donazioni, offerte volontarie di associati, o sostenitori in genere. Il patrimonio sarà inoltre costituito dalle quote di iscrizione, dalle quote associative annuali, dai proventi dei seminari, da congressi, da corsi di aggiornamento o di qualificazione o da altre entrate che aumentino il fondo associativo. Altri proventi potranno derivare dallo sfruttamento di brevetti, marchi e metodologie di processo derivanti dall'attività associativa. Articolo 10 Ogni membro associato dovrà corrispondere quote d'iscrizione o di ammissione che verranno quantizzate di anno in anno dal Consiglio Direttivo in base al consuntivo. L'associato, che non fosse in regola con il versamento della quota associativa annuale, accetta che i suoi benefici e le sue prerogative siano sospese dopo un ritardo di tre mesi. Egli resterà associato per altri nove mesi, decorsi i quali il contributo associativo dovrà essere corrisposto assieme ad una mora del 30% pena l'automatica espulsione e al pagamento delle eventuali spese legali per il recupero del credito. Articolo 11 Ogni controversia interna tra associati sarà sottoposta al Consiglio Direttivo. Articolo 12 Il verbale dell'Assemblea Generale dove essere sempre riletto alla fine di ogni riunione. Ogni ricorso atto ad invalidare un'Assemblea Generale deve essere presentato entro 15 giorni dal ricevimento del verbale. Ogni decisione dell'Assemblea Generale è immediatamente esecutiva trascorso il periodo di 15 giorni dall'invio del verbale, semprechè non risulti impugnata nei termini previsti. Articolo 13 Le dimissioni del Presidente sono automaticamente estese a tutto il Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni del Presidente, nuove elezioni saranno indette entro 30 giorni. Nel contempo il Presidente conserverà tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione. Articolo 14 L'Associazione ANPO ha tra i suoi scopi primari quello di certificare e garantire la preparazione e l'operatività dell'attività professionale dei propri iscritti onde mantenere la denominazione C:T:F:/Certificato. L'organo incaricato per la verifica al mantenimento della qualifica annuale di CTF dell'associato è il Consiglio Direttivo. Articolo 15 L'Associazione ANPO vigila e verifica l'assunzione dei requisiti minimi di metodologie procedurali, amministrative e tariffarie per lo svolgimento delle attività professionali ottico-oculo-protesiche. Articolo 16 L'Associazione ANPO si attiverà affinchè la figura professionale non regolamentata dell'ocularista ottenga il riconoscimento formale delle autorità competenti. In questo articolo l'associato ANPO prende atto che dovrà adoperarsi in ogni modo per concorrere ad aumentare con la propria conoscenza la qualità delle sue prestazioni e dichiara che la professione dell'ocularista è libera, senza vincoli o rapporti di dipendenza o di subordinazione senza eccezioni o riguardi nei confronti di chiunque. Articolo 17 L'associato ANPO è a conoscenza e quindi condivide e sottoscrive l'affermazione che l'ocularista ha come caratteristica dominante l'attività progettuale, ripristinativa, tecnico-esecutiva rispetto a quella economica, commerciale, merceologica. L'associato ANPO si conforma e si definisce eticamente, deontologicamente e normativamente con il presente Regolamento interno denominato codice etico-deontologico ocularistico. Articolo 18 L'ocularista ANPO rifiuta di operare presso terzi sotto ogni forma quando non gli vengano assicurati i mezzi, gli strumenti ed i requisiti minimi per l'espletamento ottimale della propria attività professionale. Articolo 19 L'ottico-optometrista oculo-protesico ha il dovere di informare il paziente sulle aggiornate tecniche atte a migliorare la sua condizione fisica. Articolo 20 L'ottico-optometrista oculo-protesico ha il compito di redigere la scheda progetto con tutte le indicazioni atte a migliorare l'applicazione. L'ocularista, nell'ambito della sua attività, valuta e quantifica la funzionalità e/o visiva mediante tecniche, strumenti, rilievi e metodi d'indagine fotografica, da calchi oculo-facciali, tecniche artistiche, determinando, progettando, realizzando e collaudando il mezzo, l'ausilio o il dispositivo risolutivo, migliorativo, ripristinativo ed educativo per la normalizzazione o l'incentivazione della funzione fisiognomica e/o visiva del proprio assistito. L'ocularista ANPO si dedica con competenza e responsabilità alla soluzione delle necessità fisiognomiche dell'utente utilizzando tutte le tecniche, gli strumenti e le metodologie a sua disposizione. L'ocularista ANPO considera inviolabile qualsiasi parte del rapporto di relazione professionale con il proprio assistito. L'ocularista ANPO garantisce una esecuzione ottimale delle proprie valutazioni, determinazioni e quantificazioni professionali attraverso la responsabile progettualità e l'accurata realizzazione del mezzo, dell'ausilio del dispositivo ripristinante e incentivante la funzionalità fisiognomica. L'ocularista ANPO si impegna ad astenersi da qualsiasi pubblicità non conforme all'etica professionale, al codice deontologico e alle leggi vigenti. L'ocularista ANPO si impegna ad indirizzare il proprio assistito allo specialista specifico nei casi in cui sia indispensabile per ottimizzare la propria prestazione. L'ottico-optometrista oculo-protesico ha il dovere di consigliare tutti i mezzi onde tutelare l'occhio funzionante del paziente. |
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