Anno di costituzione: 1992
STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO
Articolo 1
E' costituita l'"ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTESISTI OCULARI -
A.N.P.O."
Articolo 2
Essa ha sede attualmente a Roma, P.zza Cavour 3 ed ha durata
illimitata.
Articolo 3
L'associazione è costituita allo scopo di rappresentare, tutelare ed
assistere nel senso più ampio nel campo professionale, culturale,
sindacale, amministrativo, commerciale, finanziario, didattico e giuridico
la figura professionale dei protesisti oculari, intesa quale attività di
realizzazione applicativa di protesi oculari ed epitesi ricostruttive
dell'orbita e degli annessi oculari, previa misurazione della cavità
anoftalmica o del bulbo atrofico in essa contenuto.
Escludendo ogni fine di lucro, si propone di promuovere ogni iniziativa
diretta a favorire lo studio e la risoluzione dei problemi della categoria
anche attraverso l'organizzazione di mostre, convegni, dibattiti, tavole
rotonde e la edizione e divulgazione di cataloghi e pubblicazioni, la
partecipazione in associazioni sia italiane che straniere perseguenti fini
analoghi o complementari, la rappresentanza degli associati nei confronti
di Enti Pubblici e Privati e di altre associazioni, nonchè la raccolta di
fondi da destinarsi a tali iniziative.
La associazione potrà brevettare proprio marchio
secondo la legge vigente; potrà inoltre brevettare nuovi prodotti,
modelli, materiali e metodologie di costruzione ed applicazione.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Articolo 4
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà
dell'associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di
bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali annuali;
b) dalle eventuali elargizioni fatte dagli associati o da terzi;
c) dall'utile derivante da organizzazioni di corsi e congressi e
manifestazioni varie o dalla partecipazione ad esse;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Articolo 5
L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro 4
mesi dalla fine dell'esercizio verrà disposto dall'organo amministrativo
un bilancio consuntivo che verrà approvato dall'assemblea entro il 30
aprile successivo; entro il mese di novembre di ciascun anno l'organo
amministrativo dovrà predisporre un bilancio preventivo.
SOCI
Articolo 6
L'Associazione prevede quattro categorie di soci:
a) Soci fondatori o assimilati; quelli che ahnno partecipato alla
costituzione dell'associazione e quelli che l'assemblea decide di
ammettere dietro richiesta nel corso della vita sociale dell'associazione.
A questi e solo a questi spetta il diritto di voto in assemblea;
b) Soci ordinari; quelli che dietro richiesta, per affinità di intenti
provvedano al versamento della quota sociale così come stabilita dalla
assemblea.
Tale categoria di soci viene ammessa in assemblea, senza avere diritto
di voto;
c) Soci sostenitori; quelli che apportano alla associazione oltre alla
quota di iscrizione anche un sostegno finanziario per il perseguimento
degli scopi istituzionali. Possono divenire soci sostenitori tutti coloro
che per affinità d'intenti e volontà si identificano con l'associazione
e abbiano versato regolarmente la quota associativa.
Tale categoria di soci viene ammessa in assemblea, non ha tuttavia
diritto di voto.
Possono essere soci le persone e gli enti, la cui domanda di ammissione
verrà accettata dall'organo amministrativo e che verseranno, all'atto di
ammissione, la quota di associazione stabilita.
Per essere soci assimilati ai soci fondatori dell'Associazione occorre
essere presentati all'Associazione da due soci fondatori o assimilati ed
inoltre:
- esercitare la professione di ocularista, intesa come al precedente
articolo 3;
- aderire incondizionatamente al presente statuto;
- presentare domanda di ammissione scritta al Consiglio Direttivo.
L'ammissione dei soci avviene dopo la deliberazione favorevole del
Consiglio Direttivo; qualora la deliberazione del Consiglio sia negativa
l'aspirante socio potrà richiedere la deliberazione dell'Assemblea
generale che deciderà in via insindacabile e definitiva.
In casi eccezionali l'assemblea generale potrà deliberare l'ammissione
a socio di persone che non siano in possesso dei requisiti di ammissione
summenzionati, su proposta del Consiglio Direttivo, qualora lo stesso lo
ritenga utile per il conseguimento dei fini associativi.
Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è
accolta.
DOVERI DEI SOCI
Articolo 7
L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma
impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi
rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Il socio che è iscritto ad altre associazioni nazionali, con scopo
sociale simile o analogo in campo oculistico, non potrà usufruire dei
vantaggi e dei benefici derivanti dall'attività svolta dall'associazione
nel campo dello sviluppo e della ricerca, nè delle agevolazioni in ogni
senso e modo a questa collegate.
Non potrà inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e
alle assemblee nel momento in cui verranno trattati gli argomenti a quanto
sopra inerenti.
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Articolo 8
La qualifica di socio può venir meno per uno dei seguenti motivi:
a) per dimissioni, da comunicarsi almeno un mese prima della scadenza
dell'anno solare e per iscritto. In tale caso il socio recedente resterà
obbligato al versamento della quota associativa per l'anno in corso e non
avrà alcun diritto a liquidazioni patrimoniali da parte
dell'associazione;
b) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati
motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e agli
obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino
indegnità; a tale scopo l'organo amministrativo procederà entro 3 mesi
di ciascun anno alla revisione della lista dei soci. Il socio escluso
potrà richiedere una deliberazione in materia emessa dall'Assemblea
generale con giudizio insindacabile e definitivo;
c) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.
AMMINISTRAZIONE
Articolo 9
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da cinque a
sette membri a seconda delle deliberazioni dell'assemblea.
Il Consiglio direttivo è composto da un Presidente che è anche
Presidente della Associazione, da due Vice Presidenti, da un Consigliere
Delegato per la parte amministrativa e fiscale da un Consigliere Delegato
con funzioni di segretario generale dell'Associazione.
Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli
effetti di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni
dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la facoltà di delegare al Consigliere Delegato in
funzione di segretario generale o del Consigliere Delegato per la parte
amministrativa e fiscale o ai due Vice Presidenti, parte dei suoi compiti
in via transitoria o permanente.
Il Presidente viene eletto dall'assemblea ordinaria dei soci e dura in
carica un triennio.
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo può essere composto sia da soci che da non soci
e dura in carica tre anni salvo revoca o dimissioni, salvo che l'assemblea
all'atto della nomina non abbia determinato un diverso periodo di durata
in carica.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente, in mancanza,
assenza od impedimento dal più anziano di età, anche al di fuori della
sede sociale. Per la valida costituzione del Consiglio e per la validità
delle deliberazioni, si applica l'art. 2388 del c.c.
Articolo 12
La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi
ed in giudizio spetta al Presidente dell'Associazione, o al Consigliere
Delegato nell'ambito della delega.
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di gestione ordinaria e
straordinaria e tra i suoi compiti rientrano:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione
per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea
assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre
all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che
ecceda l'ordinaria amministrazione;
d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal
Presidente;
e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli
elenchi dei soci;
f) esprimere parere preventivo sulle domande per l'ammissione di nuovi
soci;
g) deliberare sulla partecipazione dell'associazione ad enti o
associazioni che interessano l'attività della associazione stessa
designando i membri atti a rappresentarla;
h) predisporre e approvare i regolamenti interni;
i) proporre annualmente le quote di ingresso nell'associazione e le
quote annuali da far approvare all'assemblea;
l) il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può
avvalersi della collaborazione di soci e non soci;
m) il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi,
su convocazione del suo Presidente, ovvero quando questi lo ritenga
necessario o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri;
n) in caso di urgenza può prendere decisioni spettanti all'assemblea,
ma deve ottenere l'approvazione dell'assemblea stessa, regolarmente
convocata entro 60 giorni;
o) il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata
di mano, in base al numero dei presenti;
p) le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza
della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente,
ovvero in sua assenza dal Consigliere più anziano.
COMMISSIONE SPECIALE MARCHIO
Articolo 14
La Commissione Speciale Marchio si compone di tre membri nominati
dall'Assemblea e scelti tra i soci.
Gli scopi della Commissione sono:
- analisi delle domande pervenute dai singoli soci per l'ottenimento
della licenza di utilizzo del marchio sui propri prodotti. La Commissione
ha il compito di verificare la sussistenza della necessaria esperienza,
conoscenza ed abilità nella modellazione e misurazione di una protesi,
tenendo in particolare conto il controllo della forma, il centraggio
dell'iride ed il posizionamento dei suoi piani, il rispetto
dell'integrità della cavità anoftalmica e microftalmica e dei suoi
annessi, l'apertura palpebrale anteriore e la forma posteriore.
Le domande devono, pena l'inammissibilità, essere corredate di una
certificazione qualitativa delle componenti del prodotto proposto che
dovrà essere rilasciata dalla Commissione stessa;
- verifica delle certificazioni e della ricomprensione nei margini di
tolleranza degli standards qualitativi che saranno stabiliti
dall'Assemblea per singoli prodotti o categorie di questi;
- rilascio della autorizzazione, preventivamente sottoscritta dal
Presidente del Consiglio Direttivo;
- controllo periodico del rispetto degli standards qualitativi per cui
si potranno richiedere ulteriori certificazioni.
La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei
componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Ai componenti della Commissione spetta il rimborso delle spese
sostenute nell'ambito del loro ufficio.
ASSEMBLEA
Articolo 15
L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.
Articolo 16
Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che
straordinaria tutti i soci; hanno diritto al voto solo i soci fondatori ed
i soci assimilati, i soci sostenitori e quelli onorari possono presenziare
all'assemblea, prendere la parola, ma non hanno diritto al voto, sono
altresì inibiti dal voto i soci in stato di morosità.
E' ammessa la delega scritta.
L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno
entro il 30 aprile per l'esame e l'approvazione dell'attività
dell'associazione,l'approvazione del bilancio precedente, per il rinnovo
delle cariche, per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso,
per l'approvazione del tariffario nazionale nei rapporti con il Servizio
Sanitario Nazionale.
L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che
straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta indirizzata al Presidente, di almeno un quinto dei soci
aventi diritto di voto.
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
Articolo 17
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di
almeno 15 giorni mediante invito per lettera raccomandata ai soci con
diritto di voto, contenente indicazione dell'ordine del giorno
accompagnata dai necessari documenti e relazioni integrative, il termine
può essere ridotto, in casi di estrema urgenza, a 8 giorni purchè
l'invito sia fatto a mezzo telegramma da parte della presidenza e con
comunicazione scritta agli altri soci, con l0'indicazione del giorno,
dell'ora e dell'ordine del giorno.
COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI
Articolo 18
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima convocazione è
valida quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci aventi
diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
presenti.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in
sua assenza da un Consigliere nominato per acclamazione, il Presidente
dell'assemblea designa un segretario che redigerà il verbale. Le delibere
dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in
seconda convocazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, per
alzata di mano; qualora la metà più uno dei soci presenti in assemblea
lo richieda le deliberazioni potranno essere assunte con voto segreto.
I lavori dell'assemblea sono constatati da un verbale redatto dal
segretario e firmato dal Presidente. Tale verbale sarà a disposizione dei
soci che ne faranno richiesta.
COMPITI DELL'ASSEMBLEA
Articolo 19
All'assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria
a) discutere e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi e sulle
relazioni del Consiglio Direttivo;
b) eleggere il proprio Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e
della Commissione Marchio;
c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo le quote di ammissione
ed i contributi associativi;
d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione;
e) deliberare su qualsiasi altro argomento sottoposto alla sua
approvazione dal Consiglio Direttivo;
g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
h) deliberare il trasferimento della sede dell'associazione;
i) deliberare sull'ammissione di nuovi soci assimilati ai fondatori;
l) deliberare su qualsiasi altro argomento di carattere straordinario
sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo salvo quanto
disposto per lo scioglimento.
Lo scioglimento può essere deliberato solo da una sessione all'uopo
convocata dall'assemblea straordinaria. La deliberazione sarà valida se
presa con l'intervento di più della metà dei soci con diritto di voto e
l'approvazione di almeno due terzi dei presenti.
NORME GENERALI
Articolo 20
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
L'amministrazione e la tenuta della contabilità possono essere
affidate a consulenti esterni, secondo le direttive del Consiglio
Direttivo.
In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori
determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà impiegato tenuto conto
delle disposizioni dell'assemblea.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto
potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da
elaborarsi a cura dell'organo amministrativo.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle
norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento italiano.