REGOLAMENTO
INTERNO
CODICE
ETICO-DEONTOLOGICO
PREMESSA
Il seguente regolamento interno è parte integrante dello Statuto ANPO;
esso viene incorporato all'Atto Costitutivo come allegato A a cui fa
seguito quello scritto con atto notarile con la dicitura sub
"a".
Tale regolamento delinea, determina e definisce il profilo
professionale di colui che pratica l'attività non regolamentata
denominata "ocularistica".
Protesista oculare o ocularista o contattologo ocularista è colui il
quale ripristina la funzionalità fisica, estetica, fisiologica, visiva
del bulbo oculare e dei suoi annessi naso-palpebrali, facciali. Ciò può
avvenire con protesi piena in caso di cavità anoftalmica o semiprotesi in
caso di microftalmica o lenti sclerali cosmetiche, in caso di bulbo
normale, ma totale opacizzazione corneale. Può avvenire inoltre con lenti
sclerali cosmetiche con potere diottrico incorporato. Caratteristica
essenziale per avere la succitata denominazione è quella contenuta nello
Statuto.
Il presente Regolamento viene identificato come codice
etico-deontologico ocularistico per sottolineare il carattere di
indissolubilità tra regola e morale, tra prassi ed etica e tra attività
professionale deontologia.
Hanno diritto ad iscriversi all'Associazione tutti coloro che sono in
possesso dei requisiti richiesti ivi inclusi collaboratori dipendenti.
L'aspirante associato dovrà aderire allo Statuto e al presente
Regolamento interno.
Egli dovrà presentare richiesta scritta di ammissione al Presidente
del Consiglio Direttivo, corredata da un attestato che dimostri la sua
esperienza di ocularista per un periodo di almeno due anni presso un
centro protesico e/o un laboratorio ocularistico nazionale o in territorio
comunitario UE.
Egli dovrà essere in grado di eseguire l'applicazione e costruzione di
almeno due protesi oculari secondo le norme statutarie e in presenza di
almeno un rappresentante della Commissione Marchio; tale procedura potrà
essere modificata qualora intervenga una nuova regolamentazione della
figura dell'ocularista a livello nazionale o europeo.
L'aspirante associato che non fosse stato ammesso potrà ripresentare
domanda dopo un anno di tempo.
Articolo 1
L'associato ocularista ha il dovere di svolgere la propria professione
guidato dal più elevato senso morale con conoscenza, scienza e perizia
tecnica per soluzionare o alleviare al meglio le condizioni
fisiognomiche-visive dei propri assistiti.
Egli si asterrà da ogni discussione politica, religiosa o razziale in
genere e svolgerà la professione secondo le norme statutarie e del
presente Regolamento interno e secondo eventuali regolamentazioni europee.
Egli si impegna a seguire le procedure e le motodologie di processo con
strutture ed attrezzature idonee, indicate dalla Commissione Marchio, per
la migliore realizzazione dell'ausilio fisiognomico e/o visivo,
ispirandosi alle Linee Guida del Manuale Qualità ANPO.
Articolo 2
L'ocularista ANPO, nell'ambito della sua attività, si impegna ad
accrescere ed evolvere le sue conoscenze, a scambiare le proprie
esperienze ed aumentare i propri standards professionali e a tale fine si
impegna alla frequenza a corsi di aggiornamento e di perfezionamento,
giornate di studi, congressi e convegni (a volte anche come relatore) per
un numero di ore/anno stabilito dal Consiglio Direttivo.
L'ocularista ANPO collabora alla ricerca e allo sviluppo dell'ocularistica
e dedica parte del suo tempo professionale nell'area della ricerca,
singola o di gruppo, impegnandosi a divulgare i risultati a beneficio dei
colleghi e degli utenti.
L'associazione, da parte sua, promuoverà incontri professionali per
aumentare le conoscenze degli associati sui fatti della vita associativa,
su nuove metodologie di processo, su nuovi prodotti, su nuove tecniche,
sia a livello nazionale che internazionale preventivamente approvate dal
Direttivo ANPO.
Articolo 3
Alla data del presente Regolamento viene affidato, alla Commissione
Marchio e al Consiglio Direttivo, l'incarico di formulare un programma di
studio valido per l'istituzione di un corso professionale a livello
regionale che riconosca la figura dell'ocularista. Tale programma dovrà
essere in linea con le richieste degli oftalmoplastici e degli oculisti e
con gli standards di altri paesi europei ed extraeuropei. Raggiunto
l'obiettivo, la Commissione Marchio dovrà controllare il continuo
aggiornamento del programma di studio e di formazione.
Articolo 4
Il Consiglio Direttivo delibera il programma tecnico per l'anno in
corso (seminari, stages, congressi, articoli, sessioni di aggiornamento,
ecc.).
La Commissione Marchio ha l'incarico di approntare il materiale
tecnico-informativo e di preparare i preventivi di spesa per quanto sopra
menzionato; in ciò potrà avvalersi della collaborazione di ogni singolo
associato. I costi di congressi, seminari di studio e incontri
professionali sono costi straordinari e non rientrando nei bilanci di
previsione dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 5
L'associato è tenuto al riserbo assoluto sulle problematiche
associative che solo in sede di assemblea potranno venire affrontate e
discusse. E' fatto divieto di manifestare idee ed apprezzamenti sulla
condotta dei colleghi associati al di fuori delle sedi competenti.
Articolo 6
L'ocularista ANPO rifiuta la consulenza, la collaborazione o un
rapporto di dipendenza che agiscano in contrasto al presente Regolamento
interno/codice-deontologico associativo.
Articolo 7
L'associato ha l'obbligo di portare a conoscenza del Consiglio
Direttivo eventuali comportamenti professionalmente scorretti di colleghi
nazionali ed esteri. L'ocularista ANPO si impegna a non incorrere in
nessuna pratica svilente la dignità professionale, impegnandosi ad
applicare i tariffari minimi nazionali. Il Consiglio Direttivo e
l'associato si impegnano a farli rispettare sia nei confronti
dell'Associato, sia nei confronti dei pazienti.
L'ocularista deve astenersi da qualsiasi forma di compenso o regalia
nei confronti di amministratori od impiegati di enti organizzatori ed
organizzazioni pubbliche o private che non siano in sintonia con la morale
e l'etica professionale.
Articolo 8
L'associazione opera per far sì che nuovi ed aggiornati tariffari
nazionali vengano concordati con gli associati, gli enti, le
organizzazioni ed i ministeri interessati. L'associato, da parte sua, si
impegna all'osservanza di eventuali tariffari minimi stabiliti
dall'associazione.
Articolo 9
Il patrimonio associativo può essere costituito da beni immobiliari,
da donazioni, offerte volontarie di associati, o sostenitori in genere. Il
patrimonio sarà inoltre costituito dalle quote di iscrizione, dalle quote
associative annuali, dai proventi dei seminari, da congressi, da corsi di
aggiornamento o di qualificazione o da altre entrate che aumentino il
fondo associativo.
Altri proventi potranno derivare dallo sfruttamento di brevetti, marchi
e metodologie di processo derivanti dall'attività associativa.
Articolo 10
Ogni membro associato dovrà corrispondere quote d'iscrizione o di
ammissione che verranno quantizzate di anno in anno dal Consiglio
Direttivo in base al consuntivo.
L'associato, che non fosse in regola con il versamento della quota
associativa annuale, accetta che i suoi benefici e le sue prerogative
siano sospese dopo un ritardo di tre mesi. Egli resterà associato per
altri nove mesi, decorsi i quali il contributo associativo dovrà essere
corrisposto assieme ad una mora del 30% pena l'automatica espulsione e al
pagamento delle eventuali spese legali per il recupero del credito.
Articolo 11
Ogni controversia interna tra associati sarà sottoposta al Consiglio
Direttivo.
Articolo 12
Il verbale dell'Assemblea Generale dove essere sempre riletto alla fine
di ogni riunione.
Ogni ricorso atto ad invalidare un'Assemblea Generale deve essere
presentato entro 15 giorni dal ricevimento del verbale.
Ogni decisione dell'Assemblea Generale è immediatamente esecutiva
trascorso il periodo di 15 giorni dall'invio del verbale, sempre che non
risulti impugnata nei termini previsti.
Articolo 13
Le dimissioni del Presidente sono automaticamente estese a tutto il
Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni del Presidente, nuove elezioni saranno indette
entro 30 giorni. Nel contempo il Presidente conserverà tutti i poteri per
l'ordinaria e straordinaria amministrazione.
Articolo 14
L'Associazione ANPO ha tra i suoi scopi primari quello di certificare e
garantire la preparazione e l'operatività dell'attività professionale
dei propri iscritti onde mantenere la denominazione C:T:F:/Certificato.
L'organo incaricato per la verifica al mantenimento della qualifica
annuale di CTF dell'associato è il Consiglio Direttivo.
Articolo 15
L'Associazione ANPO vigila e verifica l'assunzione dei requisiti minimi
di metodologie procedurali, amministrative e tariffarie per lo svolgimento
delle attività professionali ottico-oculo-protesiche.
Articolo 16
L'Associazione ANPO si attiverà affinchè la figura professionale non
regolamentata dell'ocularista ottenga il riconoscimento formale delle
autorità competenti.
In questo articolo l'associato ANPO prende atto che dovrà adoperarsi
in ogni modo per concorrere ad aumentare con la propria conoscenza la
qualità delle sue prestazioni e dichiara che la professione dell'ocularista
è libera, senza vincoli o rapporti di dipendenza o di subordinazione
senza eccezioni o riguardi nei confronti di chiunque.
Articolo 17
L'associato ANPO è a conoscenza e quindi condivide e sottoscrive
l'affermazione che l'ocularista ha come caratteristica dominante
l'attività progettuale, ripristinativa, tecnico-esecutiva rispetto a
quella economica, commerciale, merceologica.
L'associato ANPO si conforma e si definisce eticamente,
deontologicamente e normativamente con il presente Regolamento interno
denominato codice etico-deontologico ocularistico.
Articolo 18
L'ocularista ANPO rifiuta di operare presso terzi sotto ogni forma
quando non gli vengano assicurati i mezzi, gli strumenti ed i requisiti
minimi per l'espletamento ottimale della propria attività professionale.
Articolo 19
L'ottico-optometrista oculo-protesico ha il dovere di informare il
paziente sulle aggiornate tecniche atte a migliorare la sua condizione
fisica.
Articolo 20
L'ottico-optometrista oculo-protesico ha il compito di redigere la
scheda progetto con tutte le indicazioni atte a migliorare l'applicazione.
L'ocularista, nell'ambito della sua attività, valuta e quantifica la
funzionalità e/o visiva mediante tecniche, strumenti, rilievi e metodi
d'indagine fotografica, da calchi oculo-facciali, tecniche artistiche,
determinando, progettando, realizzando e collaudando il mezzo, l'ausilio o
il dispositivo risolutivo, migliorativo, ripristinativo ed educativo per
la normalizzazione o l'incentivazione della funzione fisiognomica e/o
visiva del proprio assistito.
L'ocularista ANPO si dedica con competenza e responsabilità alla
soluzione delle necessità fisiognomiche dell'utente utilizzando tutte le
tecniche, gli strumenti e le metodologie a sua disposizione.
L'ocularista ANPO considera inviolabile qualsiasi parte del rapporto di
relazione professionale con il proprio assistito.
L'ocularista ANPO garantisce una esecuzione ottimale delle proprie
valutazioni, determinazioni e quantificazioni professionali attraverso la
responsabile progettualità e l'accurata realizzazione del mezzo,
dell'ausilio del dispositivo ripristinante e incentivante la funzionalità
fisiognomica.
L'ocularista ANPO si impegna ad astenersi da qualsiasi pubblicità non
conforme all'etica professionale, al codice deontologico e alle leggi
vigenti.
L'ocularista ANPO si impegna ad indirizzare il proprio assistito allo
specialista specifico nei casi in cui sia indispensabile per ottimizzare
la propria prestazione.
L'ottico-optometrista oculo-protesico ha il dovere di consigliare tutti
i mezzi onde tutelare l'occhio funzionante del paziente.