Decreto
Legge
27 agosto 1999 - n° 332
| 27-09-1999 |
Supplemento
ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE |
Serie
generale - n. 227 |
|
DECRETI,
DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI |
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 27 agosto
1999, n. 332.
Regolamento recante norme per le prestazioni
di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe.
IL MINISTERO DELLA SANITA'
...........................
omissis................................
ADOTTA il seguente regolamento
Art.1
Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e articolazione del nomenclatore
1. Il presente regolamento individua le prestazioni di
assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi
riportati negli elenchi 1,2 e 3 del nomenclatore di cui
all'allegato 1, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale (Ssn) fino al 31 dicembre 2000 e ne definisce le
modalità di erogazione. Entro la suddetta data il Ministro della
sanità provvede a ridefinire la disciplina dell'assistenza
protesica e le tariffe massime da corrispondere ai soggetti
erogatori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore.
2. l'elenco n,1 del nomenclatore contiene i dispositivi
(protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli
di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un
tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un
successivo collaudo da parte dello stesso. L'elenco n.1 contiene,
altresì, i dispositivi di fabbricazione continua o di serie
finiti che, per essere consegnati ad un determinato paziente,
necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a
misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico
specialista. I dispositivi contenuti nell'elenco n.1 sono
destinati esclusivamente al paziente cui sono prescritti. La loro
applicazione è effettuata da un tecnico in possesso del titolo
abilitante all'esercizio della specifica professione o arte
sanitaria ausiliaria, ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934,
n.1265, dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 4
della legge 26 febbraio 1999, n.42.
3. L'elenco n.2 del nomenclatore contiene i dispositivi
(ausili tecnici) di serie la cui applicazione o consegna non
richiede l'intervento del tecnico abilitato.
4. L'elenco n.3 del nomenclatore contiene gli apparecchi
acquistati direttamente dalle aziende unità sanitarie locali (Usl) ed assegnati in uso con le procedure indicate nell'art.4.
5. Qualora l'assistito scelga un tipo o un modello di
dispositivo non incluso nel nomenclatore allegato al presente
regolamento, ma riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale a quello prescritto ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, l'azienda Usl di competenza
autorizza la fornitura e corrisponde al fornitore una
remunerazione non superiore alla tariffa applicata o al prezzo
determinato dalla stessa azienda per il dispositivo incluso nel
nomenclatore e corrisponde a quello erogato.
6. In casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime
disabilità, l'azienda Usl può autorizzare la fornitura dei
dispositivi non inclusi negli elenchi del nomenclatore allegato,
sulla base dei criteri fissati dal Ministro della sanità,
d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, relativi alle condizioni dei
soggetti, alle modalità di prescrizione e di controllo e alla
tipologia di dispositivi che possono essere autorizzati.
Art.2
Aventi diritto alle prestazioni di assistenza
protesica
1. Hanno diritto all'erogazione dei dispositivi contenuti nel
nomenclatore gli assistiti di seguito indicati, in connessione a
loro menomazioni e disabilità invalidanti:
a) gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi
della vista e i sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli
6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè i minori di anni
18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e
riabilitazione di un'invalidità permanente;
b) gli istanti in attesa di accertamento che si trovino nelle
condizioni previste dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980,
n.18;
c) gli istanti in attesa di riconoscimento cui, in seguito
all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica
dell'azienda Usl, sia stata riscontrata una menomazione che
comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un
terzo, risultante dai verbali di cui all'articolo 1, comma 7,
della legge 15 ottobre 1990, n.295;
d) gli istanti in attesa di accertamento entero-urostomizzati,
laringectomizzati, tracheotomizzati o amputati di arto, le donne
che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che
abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, previa
presentazione di certificazione medica;
e) i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata,
pubblica o privata, per i quali il medico responsabile
dell'unità operativa certifichi la contestuale necessità e
urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un
ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la
conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una
menomazione grave e permanente. Contestualmente alla fornitura
della protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per
il riconoscimento dell'invalidità.
2. Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124,
sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (Inail) con spesa a proprio carico,
secondo le indicazioni e le modalità stabilite dall'istituto
stesso.
3. Sono fatti salvi i benefici già previsti dalle norme in
vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate.
4. Per ciascuno dei propri assistiti che fruisca delle
prestazioni di assistenza protesica, l'azienda Usl è tenuta ad
aprire e a mantenere aggiornata una scheda/fascicolo, contenente
la documentazione attestante la condizione di avente diritto, le
prestazioni erogate e le relative motivazioni e la data delle
forniture.
Art. 3
Fornitori dei dispositivi protesici
...................... omissis
..........................
Art. 4
Modalità di erogazione
1. L'erogazione a carico del Ssn delle prestazioni di
assistenza protesica individuate nel presente regolamento è
subordinata, salvo i casi eventualmente individuati dalle
regioni, al preliminare svolgimento delle seguenti attività:
prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo.
2. La prescrizione dei dispositivi protesici è redatta da un
medico specialista del Ssn, dipendente o convenzionato,
competente per tipologia di menomazione o disabilità, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e).
3) La prescrizione costituisce parte integrante di un
programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o
loro esiti che, singolarmente, per concorso o coesistenza,
determinano la menomazione o disabilità. A tal fine, la prima
prescrizione di un dispositivo protesico deve comprendere:
a) una diagnosi circostanziata, che scaturisca da una completa
valutazione clinica e strumentale dell'assistito;
b) l'indicazione del dispositivo protesico, ortesico o
dell'ausilio prescritto, completa del codice identificativo
riportato nel nomenclatore, e l'indicazione degli eventuali
adattamenti necessari per la sua personalizzazione;
c) un programma terapeutico di utilizzo del dispositivo
comprendente il significato terapeutico e riabilitativo; le
modalità, i limiti e la prevedibile durata di impiego del
dispositivo; le possibili controindicazioni; le modalità di
verifica del dispositivo in relazione all'andamento del programma
terapeutico.
4. La prescrizione è integrata da una esauriente informazione
al paziente ed eventualmente a chi lo assiste, sulle
caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità di
utilizzo del dispositivo stesso.
5. L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico,
dell'ortesi o dell'ausilio prescritto è rilasciata dall'azienda
Usl di residenza dell'assistito previa verifica dello stato di
avente diritto del richiedente, della corrispondenza tra la
prescrizione medica ed i dispositivi codificati del nomenclatore, nonchè, nel caso di forniture successive alla prima, del
rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo. La azienda Usl
si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e
comunque, in caso di prima fornitura, entro venti giorni dalla
richiesta. In caso di silenzio della Usl, trascorso tale termine,
l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa.
All'atto dell'autorizzazione, sulla prescrizione, è riportato il
corrispettivo riconosciuto dalla azienda Usl al fornitore a
fronte dell'erogazione del dispositivo prescritto. In caso di
autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore
è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla
stessa azienda di residenza dell'assistito.
6. Qualora i dispositivi protesici, ortesici e gli ausili
siano prescritti, per motivi di necessità e urgenza, nel corso
di ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o
private, ubicate fuori del territorio dell'azienda Usl di
residenza dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dalla
unità operativa di ricovero all'azienda Usl di residenza, che
rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax.
Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco1 del
nomenclatore, in caso di silenzio della azienda Usl, trascorsi
cinque giorni dal ricevimento della prescrizione,
l'autorizzazione si intende concessa da parte della azienda Usl
di residenza. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo
riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa fissata dalla
regione di residenza dell'assistito.
7. La fornitura del dispositivo protesico prescritto avviene
entro termini definiti nell'ambito delle procedure di cui agli
articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, e comunque non oltre i termini
massimi, specifici per categoria di dispositivo, indicati
nell'allegato 2 al presente regolamento, pena l'applicazione
delle penalità contestualmente definite, per le forniture
urgenti autorizzate in favore degli assistiti ricoverati,
previste dall'art. 2, comma 1, lettera c), i fornitori devono
garantire tempi di consegna inferiori ai suddetti tempi massimi.
La fornitura di protesi di arto provvisoria o temporanea di cui
all'art. 6, comma 1, non modifica il tempo massimo di rilascio
della prima fornitura definitiva.
8. Il fabbricante di dispositivi protesici è tenuto a
corredare i prodotti delle istruzioni previste dalla normativa
vigente. Il fornitore fornisce al paziente ed eventualmente a chi
lo assiste, dettagliate istruzioni sulla manutenzione e sull'uso
del dispositivo erogato, anche a mezzo di indicazioni scritte.
9. Al momento della consegna del dispositivo protesico,
l'assistito o chi ne esercita la tutela rilascia al fornitore una
dichiarazione di ricevuta da allegare alla fattura trasmessa
all'azienda Usl ai fini del rimborso. Qualora il dispositivo
venga spedito per corriere, per posta o per altro mezzo, il
fornitore allega alla fattura copia del bollettino di spedizione
o della lettera di vettura.
10. Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza
del dispositivo ai termini dell'autorizzazione ed è effettuato,
entro venti giorni dalla data di consegna, dallo specialista
prescrittore o dalla sua unità operativa; a tal fine, entro il
termine di tre giorni lavorativi, il fornitore comunica
all'azienda Usl che ha rilasciato la prescrizione la data di
consegna o di spedizione del dispositivo. L'azienda Usl invita,
entro 15 giorni dall'avvenuta fornitura, l'assistito a
presentarsi per il collaudo. Qualora l'assistito non si presenti
alla data fissata per il collaudo senza giustificato motivo
incorre nelle sanzioni fissate dalla regione. Qualora all'atto
del collaudo il dispositivo non risulti rispondente alla
prescrizione, il fornitore è tenuto ad apportare le opportune
variazioni. Trascorsi venti giorni dalla consegna del dispositivo
senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da
parte dell'azienda Usl, il collaudo si intende effettuato ai fini
della fatturazione e del pagamento. Il collaudo dei dispositivi
erogati ad assistiti non deambulanti viene effettuato presso la
struttura di ricovero o a domicilio. Sono esclusi dalla procedura
di collaudo i dispositivi monouso, valendo ai medesimi fini le
prescrizioni dei relativi capitolati.
11. I fornitori sono tenuti a garantire la perfetta
funzionalità dei dispositivi protesici per il periodo,
successivo alla consegna, specificamente definito nell'ambito
delle procedure di cui agli art. 8, comma 2, e 9, comma 1, e
comunque non inferiore al termine di garanzia indicato
nell'allegato 2 al presente regolamento.
12. I dispositivi protesici di cui agli elenchi 1 e 2 del
nomenclatore allegato si intendono ceduti in proprietà
all'assistito, fatta salva la facoltà delle regioni di
disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi
per i quali sia possibile il riutilizzo, allo scopo di conseguire
economie di gestione, prevedendo comunque l'obbligo dell'azienda
cedente di garantire la perfetta funzionalità e sicurezza dei
dispositivi e di fornire all'assistito le istruzioni previste
dalla normativa vigente. I fornitori sono tenuti all'adempimento
degli obblighi di cui al comma 11 anche nei confronti dei
soggetti ai quali i dispositivi sono ceduti in proprietà.
13. L'azienda Usl proprietaria degli apparecchi di cui
all'elenco 3 del nomenclatore è tenuta ad assicurarne la
perfetta funzionalità e la sicurezza ed a fornire all'assistito
le istruzioni previste dalla normativa vigente. I contratti
stipulati con i fornitori dei suddetti apparecchi prevedono la
manutenzione e la tempestiva riparazione per tutto il periodo di
assegnazione in uso dell'assistito.
Art. 5
Tempi minimi di rinnovo dell'erogazione
1. La azienda Usl non autorizza la fornitura di nuovi
dispositivi protesici definitivi in favore dei propri assistiti
di età superiore ai 18 anni prima che sia trascorso il tempo
minimo di rinnovo, specifico per tipo di dispositivo, riportato
nell'allegato 2 al presente regolamento.
2. I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla
base di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per
particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di
modifica dello stato psicofisico dell'assistito.
3. In caso di smarrimento, di rottura accidentale, di
particolare usura del dispositivo, di impossibilità tecnica
della riparazione o di non convenienza della riparazione stessa
ovvero di non perfetta funzionalità del presidio riparato, la
azienda Usl può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di
un nuovo dispositivo protesico prima che siano decorsi i tempi
minimi di cui al comma 1, sulla base di una dichiarazione
sottoscritta dall'invalido o da chi ne esercita la tutela.
4. Alla scadenza del tempo minimo di cui al comma 1, il
rinnovo della fornitura è comunque subordinato alla verifica
della idoneità e convenienza alla sostituzione o riparazione da
parte del medico specialista prescrittore, ai sensi dell'articolo
4.
5. Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore
ai 18 anni non si applicano i tempi minimi di rinnovo; la azienda
Usl autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi
protesici erogati, in base ai controlli clinici previsti e
secondo il programma terapeutico.
Art. 6
Dispositivi protesici temporanei, provvisori e
di riserva
1. I dispositivi protesici sono consegnati agli assistiti
nella loro configurazione definitiva. Fa eccezione la fornitura
di:
a) dispositivi protesici provvisori, necessari per affrontare
i problemi riabilitativi nel periodo precedente la consegna delle
protesi definitive e non utilizzabili, se non marginalmente, per
la loro realizzazione;
b) dispositivi protesici temporanei, utilizzabili
significativamente per la realizzazione dei dispositivi
definitivi,
2. I dispositivi provvisori e temporanei sono prescrivibili
esclusivamente in favore delle donne mastectomizzate, dei
soggetti con enucleazione del bulbo oculare e dei soggetti con
amputazione di arto; per tali ultimi soggetti, la fornitura dei
dispositivo provvisorio è alternativa a quella del dispositivo
temporaneo.
3. L'azienda Usl può autorizzare la fornitura di un
dispositivo di riserva rispetto al primo dispositivo definitivo
in favore dei soggetti con amputazione bilaterale di arto
superiore o con amputazione monolaterale o bilaterale di arto
inferiore. Nei confronti di altri soggetti con gravi difficoltà
di deambulazione, cui non è riconosciuto il diritto di fornitura
di una protesi di riserva, l'azienda Usl è tenuta ad assicurare
la tempestiva sostituzione dei dispositivi divenuti
temporaneamente non utilizzabili, ai sensi dell'articolo 5.
Art. 7
Numerazione dei dispositivi protesici su misura
......................
omissis..........................
Art. 8
Tariffe e prezzi di acquisto dei dispositivi
protesici
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le
regioni fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere
nel proprio territorio ai soggetti erogatori, entro un intervallo
di variazione compreso tra il valore delle tariffe indicate
dall'elenco 1 del nomenclatore allegato nel presente regolamento
ed una riduzione di tale valore non superiore al venti per cento.
2. I prezzi corrisposti dalle aziende Usl per i dispositivi
protesici e gli apparecchi inclusi, rispettivamente, agli elenchi
2 e 3 del nomenclatore allegato, sono determinati mediante
procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa
vigente. Le regioni emanano direttive per lo svolgimento delle
suddette procedure da parte delle aziende Usl, anche in forma
associata, anche al fine di garantire la capillarità della
distribuzione dei dispositivi protesici, il rispetto di standard
di qualità e la disponibilità di una gamma di modelli idonea a
soddisfare specifiche esigenze degli assistiti.
3. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni
necessarie alla programmazione sanitaria nazionale ed al
monitoraggio della spesa relativa all'assistenza protesica, le
regioni e le province autonome provvedono ad inviare al Ministero
della sanità i provvedimenti regionali e provinciali di
determinazione delle tariffe e dei prezzi di acquisto dei
dispositivi protesici di cui, rispettivamente, agli elenchi 1 e 2
e 3 del nomenclatore allegato.
Art. 9
Rapporti tra Regioni, aziende Usl e fornitori
......................
omissis....................
Art. 10
Modalità di controllo
1. A ciascuno dei dispositivi inclusi nel nomenclatore
allegato è attribuito lo specifico codice riportato negli
elenchi allegati, che costituisce l'elemento identificativo del
dispositivo nell'ambito degli scambi all'interno del Ssn e deve
essere utilizzato per ogni finalità di carattere amministrativo
ed informativo.
2. Le regioni e le province autonome vigilano sulla corretta
applicazione da parte delle aziende Usl del presente regolamento
ed assicurano l'attivazione da parte di ciascuna azienda Usl di
specifici sistemi di controllo, interno ed esterno.
Art. 11
Aggiornamento del nomenclatore
.................omissis....................
Art. 12
.................. omissis....................
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 agosto
1999 Il Minstro: Bindi